STATUTO

COSTITUZIONE
Art.1
A norma dell’Art.18 della Costituzione Italiana Degli Art.36-37-38 del Codice Civile e dell’ Art.11Dello Statuto dei Lavoratori, è costituito tra i dipendenti dell’A. M .I. U.di Genova il C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Assistenza Lavoratori). Il Circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative ed attività culturali turistiche,ricreative, motorie e formative, sportive, assistenziali creando le strutture necessarie, valorizzando in particolare atteggiamenti e comportamenti attivi dei lavoratori, determinando così le condizioni per una larga estensione di una grande azione culturale di massa per il rinnovamento della società per una più elevata qualità della vita. Impegna gli organismi dirigenti a promuovere partecipazione sempre più ampia nella gestione del tempo libero, in collaborazione con gli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e altre Associazioni democratiche.

 

DEFINIZIONE E SEDE
Art. 2
Il C.R.A.L. A.M.I.U. di Genova è un centro permanente di vita associativa aperto a tutti i dipendenti. Gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla attuale legislazione. Il C.R.A.L. è un’associazione di fatto patrimonialmente ed amministrativamente autonoma.

 

SCOPI E FACILITAZIONI
Art.3
Impegno costante degli organismi dirigenti del C.R.A.L. è quello di: a) Avanzare proposte all’Ente pubblico e partecipare attivamente, in collaborazione con altri circoli, alla gestione democratica del potere locale e ad una adeguata politica del territorio. Alla gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, dello sport e della ricreazione. b) Operare per il raggiungimento di tutti gli scopi atti a garantire la funzionalità ed a favorire il suo sviluppo. c) Svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi fissati dal presente statuto. Nonché compiere tutti quegli atti necessari a concludere ogni operazione utile alla realizzazione degli scopi fissati o, comunque, attinenti ai medesimi.
Il C.R.A.L. è impegnato a garantire ai Soci e loro familiari i servizi sociali senza alcuna finalità di lucro.

 

SOCI DIPENDENTI
Art.4
L’iscrizione è aperta indistintamente a tutti i dipendenti di A.M.I.U. S.p.A. di Genova. Per essere ammesso è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
a) Compilazione modulo di iscrizione disponibile presso la Segreteria del Circolo.
b) Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, dei regolamenti interni disciplinati le varie attività sociali.
c) Al momento della sua ammissione, il socio riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come tale.
Eventuali dimissioni vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del C.R.A.L., entro il 31 Ottobre di ogni anno sociale e avranno decorrenza dal 1° Gennaio successivo.

 

SOCI ORDINARI
Art.5
Il Consiglio Direttivo può accettare,di volta in volta, l’iscrizione al C.R.A.L. di ogni cittadino che ne faccia richiesta. Tale socio,se in regola con le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, avrà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dal Circolo stesso.

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.6
I soci sono espulsi o decaduti per i seguenti motivi:
a) Quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
b) Quando si rendono morosi del pagamento della tessera o delle quote sociali,senza giustificato motivo.
c) Quando, in qualunque modo arrechino danno morale o materiale al C.R.A.L. Le espulsioni saranno proposte al Collegio dei Probiviri, che deciderà nel merito a maggioranza. I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi trascorso almeno un anno dall’avvenuto decadimento, previo pagamento della quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento del Consiglio Direttivo.

 

ORGANI STATUTARI
Art.7
Il socio dipendente quanto il socio ordinario sono tenuti al pagamento della tessera sociale e della quota mensile o annua, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.8
Gli organi del C.R.A.L. sono:
a) Assemblea Generale dei soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente
d) Vice Presidente
e) Amministratore Economo
f) Segretario
g) Collegio dei Revisori dei Conti
h) Collegio dei Probiviri.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore Economo, formano l’Ufficio di Presidenza.

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.9
All’assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di partecipare i soci risultanti iscritti al C.R.A.L., ed in possesso di documento associativo, nonche’ in regola con il versamento della quota sociale. L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo di norma una volta all’anno.
Compete all’Assemblea Ordinaria:
a) Discutere e ratificare il bilancio consuntivo di ogni anno.
b) Decidere la composizione numerica del Consiglio Direttivo per il triennio successivo.
c) Provvedere alla nomina della Commissione elettorale, composta da 3 membri, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nell’Assemblea ordinaria generale di fine mandato.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza, lo ritenga opportuno, o a richiesta, per iscritto, da almeno un terzo dei soci. Le Assemblee saranno valide in prima convocazione se presenti metà più uno dei Soci, in seconda qualunque sarà il numero dei presenti.
La convocazione si effettuerà mediante invito scritto e/o con avviso affisso nella Sede Sociale e in tutti i Servizi Aziendali. Tanto gli avvisi che gli inviti dovranno specificare il luogo, la data, l’ordine del giorno in discussione e l’ora della prima e seconda convocazione. L’Assemblea elegge il suo Presidente; il Segretario del C.R.A.L. o, in caso di sua assenza, uno dei presenti scelto dall’Assemblea. L’Assemblea è sovrana nelle sue decisioni. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Qualora si voti sulle persone si adotterà il sistema scrutinio segreto. L’Assemblea elegge una commissione verifica poteri ed un comitato di tre scrutatori. Ciascun socio potrà delegare a mezzo delega scritta.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.10
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri effettivi eletti dai soci. La prima riunione, d’insediamento, dopo le avvenute elezioni, è presieduta dal consigliere più anziano di età. Nella stessa riunione, tra i suoi componenti,è nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore-Economo. Il Consiglio Direttivo designa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal C.R.A.L. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. I Consiglieri possono essere rieletti. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo questo sarà sostituito con le modalità previste dallo Statuto. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo,non parteciperanno a 3 riunioni consecutive del Consiglio stesso, saranno decaduti dalla carica e, per la loro sostituzione, si provvederà nei modi previsti dal comma precedente.

 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.11
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 30 giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta con preavviso di almeno 5 giorni mediante lettera che poterà accluso l’ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato mediante comunicazione telefonica. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di assenza del Presidente,la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve:
a) Redigere il programma di attività sociale all’inizio di ogni anno (tenendo conto delle proposte avanzate dalle varie sezioni previste dallo statuto) portandolo a conoscenza dei soci.
b) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
c) Approvare i bilanci.
d) Decidere sull’utilizzo di eventuali residui di bilancio.
e) Deliberare circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci.
f) In caso di esaurimento delle liste, per riportare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri al quorum come da Statuto è autorizzato a cooptare i membri mancanti scegliendoli tra i soci.
g) I membri del Consiglio Direttivo eletti non potranno mai essere meno della metà dei membri in carica. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo, può avvalersi dei Responsabili di sezioni di lavoro e farli partecipare alla riunioni con parere consultivo.

 

PRESIDENTE
Art.12
Il presidente assume la rappresentanza del C.R.A.L. E’ responsabile dell’andamento e degli atti amministrativi e contabili compiuti in nome e per conto del C.R.A.L. stesso.Controlla il funzionamento e la riuscita delle manifestazioni. Firma la corrispondenza che impegna ufficialmente e finanziariamente il C.R.A.L. Mantiene i contatti con le direzioni delle associazioni del tempo libero ed esplica tutte le funzioni inerenti alle pubbliche relazioni. Il Presidente ha facoltà di riunire l’Ufficio di Presidenza ogni qual volta lo ritenga opportuno. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza.

 

VICE PRESIDENTE
Art 13
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e coordina le attività svolte dalle sezioni di lavoro.Sostituisce il Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento nello svolgimento delle mansioni di ordinaria amministrazione.

 

UFFICIO DI PRESIDENZA
Art.14
L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dall’Amministratore-Economo. L’ufficio di Presidenza, in caso di necessità o urgenza, assume le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendo a ratifica del medesimo alla sua prima riunione. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare all’Ufficio di Presidenza funzioni o attribuzioni di propria competenza.Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

 

SEGRETARIO
Art.15
Il segretario del C.R.A.L. coordina il funzionamento dei servizi amministrativi svolti dal personale di segreteria e collabora con i componenti le sezioni di lavoro. Provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella ordinaria. Ha l’obbligo della tenuta dei verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza.Partecipa con l’Amministratore – Economo alla formazione del bilancio preventivo,collabora con il Presidente nei contatti con le Associazioni del tempo libero e degli Enti Locali,con i Consiglieri alla buona riuscita delle manifestazioni indette ed organizzate dal C.R.A.L.

 

AMMINISTATORE – ECONOMO
Art.16
L’Amministratore – Economo provvede all’incasso delle entrate ordinarie ed al loro controllo contabile,alle entrate straordinarie, all’incasso delle quote sociali e contributi volontari dei soci; alla riscossione del contributo dell’A .M .I. U. ed all’incasso delle somme riscosse in Segreteria per le attività svolte dal C.R.A.L. Provvede al pagamento delle spese che impegnano il C.R.A.L. mediante assegni di conto corrente e firma abbinata con il Presidente.Predispone con il segretario il bilancio di previsione che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre di ciascun anno.Redige il bilancio consultivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. E’ tenuto alla registrazione nei regolari libri contabili, di tutte le fatture pagate o di altra spesa riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo e conforme alle vigenti norme fiscali riservate ai C. R. A. L . aziendali,da sottoporre all’esame e verifica dei revisori dei conti. Ha in consegna i beni mobili ed immobili. Tiene aggiornato il libro inventario da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo in coincidenza dell’approvazione del bilancio consuntivo di ogni anno. Provvede all’acquisto di mobili, attrezzature o altro materiale, deciso in precedenza dal Consiglio Direttivo e posti alla ratifica dello stesso. Il libro – inventario deve essere firmato su ogni pagina dell’Amministratore – Economo e dal Presidente.

 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
Art.17
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri eletti dai soci , fermo restando che se l’Azienda richiede di essere rappresentata, come previsto dal C. C. N. L ., si provvederà ad eleggere solo due membri. I Revisori dei Conti durano in carica un triennio e possono essere rieletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.Nel caso di dimissioni o di impedimento prolungato, saranno sostituiti con Revisori come da Statuto. Il Collegio anzidetto, nel suo seno, alla prima riunione di insediamento elegge il Presidente. I Revisori dei Conti hanno il compito di esaminare e controllare le registrazioni contabili, la cassa ed i conti correnti di banca intestati al C. R. A. L . , di controllare i bilanci consuntivi di ogni anno entro 60 giorni dalla presentazione degli stessi e redigere una relazione in merito, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.Il Presidente dei Revisori dei Conti,è tenuto a controfirmare i documenti contabili, approva della loro validità.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.18
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dai Soci. I Probiviri durano in carica un triennio e possono essere rieletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o per prolungata assenza o impedimento saranno sostituiti come da Statuto. Il Collegio anzidetto, nel suo seno, elegge il Presidente alla sua prima riunione di insediamento.Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare la posizione degli associati deferiti ad esso dal Consiglio Direttivo in riferimento a quanto contenuto dall’Art.6 dello Statuto Sociale, sui contrasti interni al Circolo e proporrà il conseguente provvedimento al Consiglio Direttivo. Il Presidente e i membri del Collegio dei Probiviri sono tenuti a controfirmare ogni loro decisione assunta a prova della propria validità.

 

ENTRATE SOCIALI
Art.19
Le entrate sociali sono costituite:
a) Dalle quote individuali di associazione ordinarie e straordinarie.
b) Da eventuali contributi straordinari.
c) Da contributi delle Azienda A.M.I.U. ed erogazioni derivate da norme contrattuali.
d) Da qualsiasi altra somma, proveniente da donazioni o elargizioni.

 

BILANCIO SOCIALE
Art.20
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; deve essere approvato dal Consiglio direttivo e presentato per la ratifica all’Assemblea dei Soci.

 

PATRIMONIO SOCIALE
Art.21
Il patrimonio è indivisibile. E’ costituito:
a) Da beni mobili ed immobili di proprietà, comunque acquisiti.
b) Da lasciti diversi e atti di libertà. Il patrimonio del C.R.A.L. non può essere destinato ad altri scopi se non a quelli previsti dallo Statuto.

 

ELEZIONI
Art. 22
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono essere indette con preavviso di almeno 10 giorni e dovranno avere svolgimento entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
Venti giorni prima delle elezioni, le iscrizioni al C.R.A.L. sono sospese. Le elezioni avranno carattere definitivo dopo la ratifica del Presidente della Commissione Elettorale. Potranno partecipare alle elezioni i soci in possesso della tessera sociale e che abbiano adempiuto agli obblighi statutari.
La Commissione Elettorale provvederà a tutte le operazioni a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle elezioni (verifica elenchi dei soci, preparazione seggi, comunicazione data e orari di votazione, preparazione scheda elettorale, ecc.) Le elezioni avvengono mediante la presentazione di liste contenenti un numero di candidati pari ai candidati da eleggere.
Dette liste dovranno essere sottoscritte da almeno 50 soci e presentate alla Commissione Elettorale entro 7 giorni dalla sua costituzione. E’ evidente che chi sottoscrive una lista non puo’ sottoscriverne altra, pena l’annullamento della sottoscrizione. Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la Segreteria del C.R.A.L. e, a disposizione dei soci, almeno sette giorni prima dell’inizio delle votazioni; si precisa che non e’ consentito candidarsi per piu’ di uno degli organi di cui all’Art. 8; ed e’ incompatibile per quei soci che ricoprono cariche esecutive negli organismi sindacali.
Nel caso di mancata partecipazione di alcuna lista nel termine sopra indicato, saranno iscritti in una lista aperta quali candidati tutti i soci che ne facciano domanda entro sette giorni successivi al predetto termine. Non e’ ammesso il voto per delega.
La votazione dovra’ essere effettuata come segue:
a) Nella prima parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati a consigliere.
b) Nella seconda parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati a revisori dei conti effettivi e supplenti.
c) Nella terza parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati al Collegio dei Probiviri
d) Dopo aver espresso il voto di lista il votante può indicare voti di preferenza mediante apposizione di una crocetta accanto ai nominativi dei candidati esistenti nella lista stessa sino ad un massimo di un terzo di preferenze dei candidati da eleggere.
e) Dopo aver compilato la scheda il votante dovrà aver cura di piegarla in quattro e deporla nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori i quali dovranno prendere nota della votazione avvenuta nell’apposito elenco.
f) La votazione avverrà con le modalità che saranno stabilite dalla Commissione Elettorale mediante apposito comunicato.
g) La Commissione Elettorale può istituire seggi volanti presso le sezioni territoriali e rimarrà gli ultimi due giorni di votazione presso la sede sociale.
h) Sono considerai nulli i voti preferenziali dati a persone che non risultino candidate e i voti espressi in più liste.
i) Sono eletti:
– In caso di presentazione di una sola lista tutti i candidati della lista medesima.
– In caso di presentazione di più liste verrà applicato il criterio della proporzionalità pura sui voti validi. Pertanto saranno eletti per ciascuna lista i candidati che avranno ottenuto le maggiori preferenze nel numero dei candidati spettanti ad ogni singola lista in relazione al criterio di cui al comma precedente.
– Non concorreranno alla ripartizione dei seggi le liste che non avranno ottenuto almeno un numero di voti validi pari al 3% del numero di iscritti al C.R.A.L. alla data di cui al comma del presente articolo. Tale criterio sarà applicato anche per l’elezione del Collegio Revisori Conti e del Collegio Probiviri.
– Durante le operazioni di voto, la metà più uno dei componenti la Commissione Elettorale, dovrà essere presente nel seggio .

 

VACANZA DI POTERI
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario all’Assemblea Generale dei Soci e rimane tale sino al nuovo insediamento per avvenute elezioni.
Durante questo periodo, l’Ufficio di Presidenza rimane in carica per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione.

 

SEZIONE DI LAVORO
Art. 24
Le sezioni di lavoro hanno autonomia nell’ambito della propria attività di competenza.
Le medesime sono tenute a:
1) Sottoporre al Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno, il programma di massima dell’attività da svolgere.
2) Sottoporre al Consiglio Direttivo ogni e qualsiasi variazione o modifica del programma anzidetto, al fine di ottenerne l’approvazione e l’eventuale copertura finanziaria.
3) Le sezioni di lavoro in base al programma presentato, hanno appositi finanziamenti decisi dal Consiglio all’inizio di ogni anno.
4) Le prestazioni effettuate a favore del Circolo da membri del Consiglio Direttivo o di Sezioni di Lavoro, sono a titolo puramente gratuito. E’ previsto il solo rimborso spese approvato dal Consiglio Direttivo del Circolo.

 

VIGILANZA SUI COMPITI STATUTARI
Art. 25
Nel caso il Consiglio Direttivo del C.R.A.L. non svolga attività sociale e non si attenga alle norme statutarie, o non provveda nuove elezione del Consiglio Direttivo, dopo tre mesi dalla fine del mandato triennale i Soci convocatisi in Assemblea Generale, nella misura di due terzi degli iscritti, hanno facoltà di sciogliere il Consiglio Direttivo e di nominare un commissario straordinario che provvederà, entro e non oltre due mesi dallo scioglimento, ad indire nuove elezioni.

 

SCIOGLIMENTO DEL C.R.A.L.
Art. 26
In caso di scioglimento del C.R.A.L., deciso dall’Assemblea Generale dei Soci, richiesto da almeno due terzi degli iscritti, i beni patrimoniali e non, saranno alienati ed il ricavato devoluto a strutture similari o ad Enti con finalità di utilità generale a decisione dell’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea si riterrà valida in seconda convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Per quanto non stabilito nel presente statuto sociale, decide l’Assemblea Generale in riunione straordinaria e a maggioranza assoluta dei partecipanti nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Fondato il 25-5-1988
Modificato con Assemblea Straordinaria il 7-6-1990
Modificato con Assemblea Straordinaria il 1-7-1994